REGOLAMENTO dell' ASSOCIAZIONE PICCOLO COSMO

 

  1. Sono ammessi cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia muniti di valido documento di riconoscimento e con relativo permesso di soggiorno.
  2. La permanenza nella struttura alloggiativa può essere autorizzata per due mesi; tale termine può essere prorogato per motivi giustificati ed idoneamente documentati all'Organo preposto. Per idonea documentazione s'intende adeguata prova documentale proveniente dalla Direzione sanitaria dell'Ente Ospedaliero presso cui è in cura il familiare. Comunque la permanenza è limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle diagnosi e delle terapie conseguenti.
  3. Tutti gli ospiti devono essere registrati previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento e devono indicare in linea di massima la durata della permanenza.
  4. La presa in consegna dell'unità abitativa assegnata avverrà esclusivamente alla presenza di un rappresentante dell'Associazione e sarà validata dalla sottoscrizione di apposito foglio contenente l'inventario di tutti i beni avuti in consegna.
  5. Il giorno precedente il rilascio dei locali assegnati dovrà essere segnalato al Responsabile dell'Ente che avrà cura di verificare, alla presente dell'ospite, la pulizia ed il buon stato delle cose mobili ricevute in uso, nonché il buono stato dell'unità abitativa, fatto salvo il normale stato di usura.
  6. L'associazione "PICCOLO COSMO" non provvede alla fornitura di generi alimentari e di capi di vestiario.
  7. La pulizia dei locali, il buon uso degli arredi, degli impianti e degli attrezzi di cui è fornita la casa, sono affidati al buon uso ed alla diligenza di ciascun ospite.
  8. Gli ospiti, al fine di garantire una buona conduzione della casa ed allo scopo d'instaurare un clima di pacifica e civile convivenza, decideranno di comune accordo gli orati per la fruizione delle parti comuni.
  9. La pulizia dei locali assegnati e di quelli comuni, nonché il cambio degli effetti strettamente personali, nonché la fornitura di materiali d'igiene, di benessere e di pulizia sono compiti demandati a ciascun ospite, che se ne farà carico per la parte di propria competenza ed a proprie spese.
  10. Qualsiasi necessità collegata al buon uso di ciascun alloggio e delle parti comuni dovrà essere tempestivamente segnalata al responsabile dell'Ente che si trova in sede, oppure segnalata agli uffici della segreteria, dal Lunedi al venerdì dalle ore 9 alle ore 15.
  11. E' fatto divieto assoluto agli ospiti d'acquisire la residenza anagrafica o la formale domiciliazione presso i locali di ospitalità. In caso contrario l'Ente provvederà a termine di legge a chiederne l'annullamento alle competenti Autorità Comunali ad Amministrative.
  12. L'Ente non risponde di valori, titoli e documenti depositati e custoditi presso i locali abitativi individuali o in comune. Di conseguenza i responsabili a qualsiasi titolo dell'Ente non sono autorizzati a detenere beni di proprietà degli ospiti.
  13. I responsabili dell'Ente possono accedere, fatte salve le ragioni di intimità e riservatezza, nei locali comuni ed individuali, anche senza preavviso al fine di verificare la funzionalità dei locali e di quanto in essi contenuto di proprietà dell'Ente.
  14. Agli ospiti è fatto assoluto divieto di sub-concessione dei locali a terzi, anche a titolo gratuito, nonché di ospitare persone non registrate, salvo diverso avviso della Direzione da rilasciarsi in forma scritta.
  15. L'ingresso e la permanenza nei locali presuppongono l'accettazione incondizionata delle sopradette norme di comportamento; la loro violazione comporta irrevocabilmente la decadenza dell'ospitalità e l'allontanamento dalla casa.
  16. Non è permesso ad alcuno degli ospiti di asportare uno o più beni mobili esistenti nella casa e di proprietà dell'Ente.
  17. E' fatto assoluto divieto di fumare nei locali singoli ed in quelli comuni.